Diritto civile

Danni cd. riflessi ai familiari della vittima principale: criteri di liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso (Cass. 13540/2023)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE CIVILE, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023

 

La pronuncia in esame tratta il caso di un motociclista che nel 2010, alla guida della propria Harley Davidson, in marcia su strada extraurbana, veniva violentemente investito da autovettura assicurata con una società rumena che, proveniente dalla opposta direzione di marcia, svoltava a sinistra per immettersi nell’area di parcheggio di un supermercato, omettendo dovuta precedenza alla moto.

Il conducente del motociclo riportava gravissime lesioni personali, che si traducevano in postumi permanenti accertati nella misura del 63% di I.P. (con danni permanenti agli arti inferiori, che gli precludevano una deambulazione autonoma senza l’utilizzo di stampelle canadesi o altri supporti, vistosi esiti cicatriziali, problemi di decubito, disturbo post traumatico da stress a carattere cronico).

Il giudizio veniva quindi introdotto dal motociclista e dai suoi prossimi congiunti (moglie convivente, i figli, entrambi conviventi col padre al momento del sinistro), i quali, pur non essendo stati direttamente coinvolti nel sinistro stradale, quali familiari della vittima principale, assumevano di essere stati di riflesso danneggiati dal fatto illecito.

Sia il Tribunale di primo grado, sia il Giudice di appello negavano (erroneamente, come si dirà infra) tout court ai familiari delle vittima principale il diritto al risarcimento dei danni cd. riflessi.

La Suprema Corte invece, accogliendo le doglianze dei familiari della vittima, sul punto ha avuto modo di chiarire che, in primis, “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.

E’ affermazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).

In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.

Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha anche puntualizzato che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).

La questione è meramente di prova, ricorda la Suprema Corte: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.

L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).

Gli Ermellini dunque, con la chiarissima e interessante sentenza in commento, hanno affermato che “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso”.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI

 

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia