Diritto civile

Riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale cd. riflesso alla moglie: compromissione della vita sessuale in esito alle lesioni patite dal marito quale vittima primaria di colpa medica (Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 29.12.2023, Giudice Dott.ssa A. Gherardi

 

Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, con causa civile patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, di recente definitosi con sentenza.

Con l’interessante pronuncia in commento, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott.ssa A. Gherardi, affronta un complesso ed insolito caso di responsabilità medica, avente ad oggetto la configurabilità e la liquidazione del danno cd. esistenziale riflesso patito dalla moglie, in esito alle lesioni (disfunzione erettile) subite dal marito per errore medico.

L’Azienda Sanitaria convenuta contestava ogni richiesta dell’attrice, sia in punto di an che di quantum debeatur.

In particolare la struttura sanitaria ammetteva il risarcimento (documentale) in favore del marito dell’attrice ma negava di aver con ciò riconosciuto alcuna colpa medica; del pari contestava la presenza e la risarcibilità di un danno esistenziale, riflesso, subito dalla moglie.

Si svolgeva dunque una lunga istruttoria, con ammissione di ordine di esibizione nei confronti dell’Azienda Sanitaria, come richiesto da parte attrice, e successiva C.T.U. medico legale sulla persona della moglie.

Le istanze di parte attrice trovavano in esito accoglimento, avendo il Tribunale della Spezia, con articolato percorso logico e ben motivato, stabilito che “Si deve osservare innanzi tutto che la documentazione per la quale è stato disposto ordine di esibizione non riguardava affatto una relazione interna, volta ad istruire il sinistro e diretta alla Commissione Valutazione Sinistri, pertanto contenente elementi valutativi al fine della gestione della pratica, ma unicamente la perizia cui il Sig. *** si era sottoposto. Si deve pertanto ritenere che la documentazione richiesta potesse/dovesse essere depositata da parte convenuta. Si deve ancora osservare che l’ordine di esibizione è stato disposto a seguito delle difese svolte da parte convenuta, che ha ritenuto non fosse stata riconosciuta la colpa medica in fase stragiudiziale ed al fine di evitare di disporre nel presente giudizio, una inutile e dispendiosa CTU sulla persona del Sig. ***, che pure era stata richiesta da parte attrice. Si deve ancora ritenere che l’atto di transazione e quietanza agli atti specificamente indicano che la somma era erogata a titolo di risarcimento del danno subito da ***, con ciò ben potendo ritenersi che, unitamente al deposito della documentazione medica da parte dell’attrice, nonché dal mancato rispetto all’ordine di esibizione, possa ritenersi pienamente accertata e riconosciuta dalla stessa convenuta – in tale fase stragiudiziale - la responsabilità medica dei sanitari della ASL ***. Appare comportamento contrario a tale effettivo riconoscimento, oltre al tenore letterale del documento agli atti, anche la corresponsione in favore del Sig. *** della consistente somma di € 222.688,00, peraltro specificando che l’importo di € 210.00,00 fosse a titolo di danno e quella di € 12.688,00 a titolo di spese di lite. Ciò peraltro dopo avere sottoposto il paziente a perizia, che tuttavia in questo giudizio la convenuta non ha voluto esibire, rendendo così più gravoso l’onere probatorio in capo a parte attrice. Si deve pertanto conclusivamente ritenere che la documentazione agli atti sia idonea a ritenere dimostrata la sussistenza della colpa medica e delle conseguenze che ne sono derivate in capo al coniuge dell’attrice, con particolare riguardo alla disfunzione erettile”.

Molto interessante nel caso in esame, anche da un punto di vista teorico, il tema della liquidazione di un danno, quello alla vita sessuale, di natura non patrimoniale, esistenziale e, come tale, “non tabellato”, dovendo perciò il Giudice necessariamente provvedere in via equitativa, senza parametri preconfenzionati e/o aritmetici.

Come è noto, il diritto alla sessualità va inquadrato tra i diritti inviolabili della persona, come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.

Certamente la perdita e la riduzione della sessualità costituisce (anche) un danno consequenziale alla lesione, ma essa costituisce di per sé un danno la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa (cfr. Cass. n. 13547/2009).

Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), nel cui solco si colloca la pronuncia in commento, risulta peraltro confermata la risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colui che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cd. regolarità causale (cfr. anche Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, n. 17554).

Il Tribunale della Spezia, riconosciuto l’an debeatur della pretesa risarcitoria dell’attrice, ha dunque provveduto alla liquidazione del danno: “Sulla base di quanto rilevato dal CTU, che ha escluso l’esistenza di un danno biologico, deve essere comunque riconosciuta l’esistenza di un danno riflesso subito dalla Sig.ra *** per la totale compromissione della propria vita sessuale. Tale mancanza non può ritenersi confinata al mero compimento dell’atto sessuale, ma determina ulteriori negative conseguenze in termini di rapporto di intimità/complicità con il coniuge, non interamente compensabile con il compimento di altri gesti di tenerezza o di intimità. Anche la diversa e compromessa condizione fisica del Sig. *** devono essere considerate quale ulteriore elemento di sofferenza per la Sig.ra *** che ha visto completamente stravolta la propria quotidianità. Come indicato dal CTU e riportato ai punti che precedono: “Le gravi sequele hanno modificato pesantemente le abitudini di vita della periziata, sia per la necessità di fornire assistenza quotidiana al marito per gli aspetti descritti in precedenza, sia per la ovvia radicale modificazione di quelle che erano le abitudini di vita della coppia, ivi compresa l’impossibilità di avere una vita sessuale normale”. Al fine di ritenere dimostrata la sussistenza della rilevante modifica in peius delle abitudini quotidiane della Sig.ra *** (anche tralasciando le perdute occasioni di svago e tempo libero), non occorre fornire ulteriori elementi di prova, poiché oggettivamente derivante dalle mutate e gravemente compromesse condizioni fisiche del Sig. ***. Il danno riflesso - così come accertato - deve essere qualificato quale danno esistenziale e come tale deve essere liquidato in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice. In considerazione di quanto esposto ai punti che precedono, tenuto conto dell’età della Sig.ra *** all’epoca dei fatti (57 anni) e di quella del coniuge (58 anni), nonché della durata del progetto di vita che ancora potranno condurre insieme, la cui serenità è qualità è sono state travolte dagli eventi per cui è causa, si stima equo riconoscere un risarcimento del danno nella misura richiesta pari ad € 80.000,00”.

L’Azienda Sanitaria veniva dunque condannata al risarcimento dei predetti danni, oltre spese processuali di soccombenza, con liquidazione in favore dell’attrice.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia