Diritto penale

Le Sezioni Unite sulla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di deposito della sentenza avvenuto prima della scadenza del termine legale o indicato dal giudice

 

Nota a Cass. Pen., Sez. Unite, dep. 29 luglio 2016, n. 33217, Pres. G. Canzio, Rel. G. Diotallevi

 

Con la sentenza in commento, i Giudici delle Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla rilevanza (o meno), sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, del deposito anticipato della sentenza rispetto al termine indicato dal giudice in dispositivo.

Si tratta di una decisione di particolare importanza, in quanto destinata ad incidere sui tempi di limitazione della libertà personale del custodito, sulla decorrenza dei termini di prescrizione dei reati per i quali si procede, e sulle esigenze dei giudicanti chiamati a motivare decisioni complesse.

Il fatto. Si tratta del caso di un soggetto sottoposto a più misure custodiali, perché imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.p. e per plurime condotte di estorsione ex art. 629 c.p. in continuazione.

L’imputato veniva in primo grado condannato per i reati ascritti; il Giudice di prime cure nel dispositivo della sentenza indicava il termine di settanta giorni per il deposito della motivazione e dichiarava sospesi i termini di durata della custodia cautelare.

Il Giudice, tuttavia, depositava la sentenza “in anticipo”, diciotto giorni prima rispetto alla scadenza del termine dallo stesso indicato nel predetto dispositivo.

Anche in secondo grado veniva confermata la condanna dell’imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per parte dei reati-satellite (il Giudice di appello rideterminava la pena inflittagli in anni otto di reclusione). La Corte fissava, altresì, il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione e sospendeva per tutta la sua durata il decorso dei termini di custodia cautelare.

I difensori dell’imputato proponevano apposita istanza demandando che fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di secondo grado.

La difesa dell’imputato, basandosi su quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27361 del 13/07/2011, chiedeva che il periodo di sospensione della custodia cautelare fosse calcolato considerando il tempo effettivamente impiegato dal giudice per la redazione della sentenza di primo grado, cosicché, tenuto conto del deposito “anticipato”, dell'entità della pena inflitta (dieci anni di reclusione) e degli altri giorni di sospensione della custodia cautelare in relazione al numero delle udienze ed ai rinvii disposti su richiesta delle difese, la custodia cautelare aveva perso efficacia.

Le argomentazioni difensive venivano tuttavia respinte dalla Corte, la quale aderiva a diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. N. 22584/2015).

Avverso tale provvedimento l’imputato spiegava appello che trovava accoglimento; veniva quindi disposta con ordinanza la scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

A questo punto era il Pubblico Ministero che, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), proponeva ricorso per Cassazione contro la predetta ordinanza.

La questione, come noto, da parte della Sesta Sezione penale cui era stato inizialmente assegnato il procedimento, era rimessa alle Sezioni Unite.

Il contrasto giurisprudenziale. Le Sezioni Unite, prendendo in esame la particolare correlazione esistente tra l'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e l'art. 544 c.p.p., comma 3, richiamato proprio dall'art. 304 c.p.p., hanno risposto al seguente quesito:”Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata”.

Secondo un primo orientamento interpretativo, a lungo univocamente seguito, la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta per il periodo di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3, indicato come necessario per la stesura della motivazione particolarmente complessa, viene meno solo con il decorso del periodo risultante dal dispositivo, con la conseguenza che è solo da tale momento che i termini custodiali di fase riprendono a decorrere, senza che abbia alcuna incidenza il fatto che il deposito della motivazione sia in concreto avvenuto in un tempo più breve (cfr. ex multis Cass. 22584/2015).

La predetta soluzione ermeneutica vanta essenzialmente due argomenti a sostegno. Il primo, di tipo letterale, si basa sulla formulazione dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), secondo il quale i termini previsti dall'art. 303, sono sospesi "nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3", con la conseguenza che il riferimento esplicito al termine fissato in relazione al citato art. 544 c.p.p., e non anche al tempo effettivo risultato necessario per la redazione della motivazione, escluderebbe ogni rilevanza di quest'ultimo. Il secondo argomento, di carattere sistematico, palesa come solo questa soluzione assicuri il necessario coordinamento con i termini previsti per l'impugnazione.

Il secondo filone giurisprudenziale, minoritario, trova solido riferimento nella sentenza delle Sez. Unite n. 27361 del 13/07/2011, in cui con maggior garantismo è stato affermato che, in caso di deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo in concreto utilizzato per la redazione della motivazione (cessando quindi la sospensione al momento dell’effettivo deposito).

La soluzione delle Sezioni Unite 2016. La Corte, nella sua più autorevole composizione, nel fornire risposta al quesito di cui sopra, inizia da una preliminare analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare. Il Giudice delle Leggi, infatti, più volte è stato investito della questione di legittimità costituzionale circa l'art. 304 c.p.p.: proporzionalità e ragionevolezza, sono i principi secondo cui per la Corte Costituzionale deve essere scelta la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà personale, nell'ottica di un costante bilanciamento tra i contrapposti interessi meritevoli di tutela (la libertà personale, da un lato, e le finalità del processo e di tutela della collettività, dall'altro).

Ciò premesso, come detto la questione centrale (che poi contrappone i due orientamenti giurisprudenziali citati) riguarda l’eventuale incidenza del deposito anticipato della sentenza rispetto al termine legale o autodeterminato dal Giudice sulla ripresa del decorso dei termini di custodia cautelare, di cui sia stata ordinata la sospensione.

Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto interpretativo appena illustrato, hanno aderito al primo filone giurisprudenziale mostrando di preferire le argomentazioni di ordine letterale, sistematico, e di armonizzata applicazione dei principi costituzionali, che portano a ritenere ininfluente il deposito anticipato della motivazione della sentenza, rispetto al termine previsto, sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

Il tenore letterale dell'art. 304 c.p.p. stabilisce che i termini previsti dall'art. 303 sono sospesi "nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3". Non esiste alcun riferimento al momento dell’effettivo deposito. La norma, dunque, introduce una stretta correlazione tra il periodo di sospensione e la pendenza del termine per la redazione della sentenza, stabilendo ex ante la durata della prima in relazione al tempo stabilito dalla legge o indicato dal Giudice nel dispositivo letto in udienza. Il più breve tempo effettivamente impiegato dal Giudice per la redazione della motivazione è irrilevante e slegato dalla decorrenza dei termini custodiali.

La seconda argomentazione della Suprema Corte è di carattere sistematico ed attiene all'esigenza di correlare la sospensione dei termini di custodia cautelare al più lungo termine per l'impugnazione che, con riferimento alla sua decorrenza ex art. 585 c.p.p., espressamente si riferisce alla “scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”. Del resto la giurisprudenza è anche assolutamente prevalente nel ritenere che ogni eventuale notifica precedente la scadenza del termine indicato nel dispositivo è inefficace a determinare autonomamente una decorrenza del termine per l'impugnazione diversa ed anticipata rispetto a quella indicata nel dispositivo medesimo (cfr. Ex multis Cass. Pen. n. 14356 del 2009). Una diversa conclusione porterebbe a comprimere in modo ingiustificato i diritti della difesa, alla cui tutela, invece, è destinata la previsione dell'art. 548 c.p.p., comma 3.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno quindi espresso il seguente principio di diritto:

Nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, deve farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”.

Avv. Jacopo Alberghi