Diritto civile

Bambina salta sul tappeto elastico e si fa male: di nessuna valenza i cartelli con esonero di responsabilità esposti dal proprietario del gioco (Cassazione civile, sez. VI, dep. 31/03/2021, n. 8873)

Che valore hanno i cartelli segnaletici sull’esclusione di responsabilità civile in caso di infortuni nei parchi giochi per bambini?

Capita infatti di sovente di trovare nei parchi giochi cartelli che segnalano l’esclusione di responsabilità in caso di infortuni degli utenti.

Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. Cass. 36010/18), il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del 'neminem laedere', che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 c.c. rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, ad eccezione dell’ipotesi del caso fortuito.

Ai fini dell’esonero da responsabilità, l’esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l’evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto.

Un cartello di pericolo o di esenzione della responsabilità (in presenza in concreto del vincolo di custodia), inoltre, non può aver in ogni caso la funzione di esonerare il proprietario, mediante il richiamo dell'attenzione dell'utente, dall'obbligo di monitorare il bene oggetto d’uso, fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. n. 11226/2017).

Circa il rapporto di custodia, invece, si ricorda che è presupposto essenziale per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e andrà verificato in concreto; come è noto, infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità

Nel caso in esame la Suprema Corte correttamente afferma che il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso presente la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno), mentre NON ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha conformemente rigettato il ricorso della proprietaria del tappeto elastico e confermato la sentenza di appello che aveva condannato la predetta proprietaria al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla bambina.

Sia il Tribunale, che la corte di appello, infatti, avevano ritenuto una responsabilità dell'Azienda proprietaria della rete, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in base al rilievo che, da un lato, il tubo era scoperto e se invece fosse stato imbottito non avrebbe causato danno, e dall'altro che la bambina avesse usato la rete conformemente al suo utilizzo ordinario, ossia saltandovi, senza alcun anomalo comportamento.

 

Di seguito il testo della sentenza de quo.

 

(omissis)

Fatto

RITENUTO

che:

- La società Azienda Agricola *** gestisce un agriturismo all'interno del quale è collocata una rete di gioco per bambini, su cui ossia, questi ultimi saltano sfruttando le proprietà elastiche della stessa rete.

Una di queste bambine, V.I., proprio durante l'utilizzo della rete è caduta sbattendo con il braccio su un tubo privo di protezione da urti facendosi male, cosi che la madre ha agito per il risarcimento del danno.

- Sia il Tribunale che la corte di appello hanno ritenuto una responsabilità dell'Azienda proprietaria della rete, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in base al rilievo che, da un lato, il tubo era scoperto e se invece fosse stato imbottito non avrebbe causato danno, e dall'altro che la bambina ha usato la rete conformemente al suo utilizzo ordinario, ossia saltandovi, senza alcun anomalo comportamento.

- Ricorre l'Azienda Agricola *** con due motivi. V'è controricorso della danneggiata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia, o anche omesso esame, su un motivo di appello specifico, che aveva ad oggetto il rilievo da attribuire all'esonero da responsabilità, meglio alla omessa custodia dell'area.

Sostiene la ricorrente di aver posto all'attenzione della corte di appello la circostanza di avere appeso un cartello all'ingresso dell'area, con cui si avvisavano gli utenti del fatto che il gioco della rete non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio rischio.

La corte di appello non avrebbe tenuto conto di tale circostanza.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non dimostra di aver posto tale questione alla corte di appello, anzi, leggendo il ricorso in cui sono riportati i motivi di appello (p. 7), quello assertivamente disatteso manca, nè v'è menzione, al di là della trasfusione in un motivo specifico, della questione dell'avviso.

Il motivo è altresì infondato.

Il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso presente la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria.

- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

E si traduce nella censura alla decisione impugnata di non aver adeguatamente considerato la condotta colpevole del danneggiato quale causa del danno.

Il motivo fa leva su un errore di accertamento del fatto da parte della corte di merito. Ossia sulla mancata considerazione della circostanza che, essendo, come emerso dall'istruttoria, visibile il tubo non protetto, avrebbero dovuto essere i genitori a non far saltare la figlia.

Il motivo è inammissibile anche esso.

E' basato infatti sulla contestazione di un accertamento in fatto. La corte di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato e proprio di quel gioco, e che dunque non era ravvisabile colpa dei genitori, che peraltro avevano rispettato la regola di far salire i bambini uno per volta.

La ricorrente pretende che si rivaluti questo accertamento, ossia che lo si smentisca in fatto, che è invece operazione qui preclusa, anche in presenza di una motivazione adeguata da parte della corte di merito. Ossia: il ricorso attinge il fatto e non un eventuale principio di diritto della sentenza impugnata.

Ad ogni modo, la ricorrente non dimostra affatto di aver posto la questione della visibilità del tubo scoperto anche in appello.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3.000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021.

* * * * *

Sentenza tratta dalla Banca Dati Dejure-Giuffrè Francis Lefebvre che si ringrazia per la gentile disponibilità.

Avv. Jacopo Alberghi