Diritto civile
Danni da alluvione e omessa manutenzione di corsi d’acqua, quando la giurisdizione spetta al tribunale ordinario anziché al Tribunale speciale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino (Tribunale di Massa – Ordinanza del 3.6.2022)
Interessante pronuncia del Tribunale di Massa, ottenuta dal nostro studio nel corso di una procedura per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi che ha visto condivisa la tesi, promossa dal nostro assistito, circa la “competenza” (rectius, giurisdizione) del Tribunale ordinario nel caso di specie.
Il danneggiato, nostro assistito, si rivolgeva al Tribunale di Massa poiché riferiva di aver subito ingenti danni alla propria abitazione a causa di smottamenti e allagamenti derivanti dalla mancata adeguata custodia, vigilanza e pulizia, di una strada provinciale, terreni soprastanti e corsi d’acqua ivi presenti.
L’esponente, in particolare, ex art. 2051 c.c., lamentava l’insufficiente manutenzione della strada in questione, dei terreni soprastanti e dei corsi d’acqua, nonché la responsabilità del Comune e degli altri Enti coinvolti per l’omesso controllo del territorio (anche per la riscontrata presenza di detriti/rifiuti staccatisi dalle aree limitrofe, totalmente soggette ad incuria, e trascinati dalla corrente) e mancata predisposizione delle necessarie attività, strutturali e non strutturali, di prevenzione, anche in materia di Protezione Civile (cfr. D.Lgs. n. 1/2018).
Si costituivano quindi in giudizio tutti gli enti convenuti, CONTINUA QUI (...)